Buongiorno, abito in una porzione di bifamiliare. Nella zona d’ingresso/garage è già presente una pompeiana fino a confine con il vicino, della lunghezza di circa 2 metri. Avrei la necessità di prolungarla ulteriormente di circa un metro e mezzo. Redigendo una DIA ho anche la possibilità di tramutarla in portico, cosi’ da poterla coprire. Il mio vicino di casa pero’ non è interessato a effettuare lo stesso lavoro, quindi necessito del suo consenso. Posso fare una scrittura privata o bisogna redigere un atto notarile? La casa è sita nel comune di Marcon VE.

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Lei deve chiedere al Comune di Marcon. Ogni comune ha autonomia regolamentare e stabilisce le proprie normative per la gestione del territorio comunale.

Devo costruire su un terreno, già dotato di recinzione, strada di accesso, rete idrica, rete Elettrica, rete fognaria (due Tombini), GAS, eseguiti tutti a mie spese, su cui grava un piccolo manufatto già condonato. Devo pagare gli oneri di urbanizzazione? E in che misura?

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Per ogni nuova costruzione da realizzarsi al di fuori dei progetti attuativi di piani di lottizzazione in cui il proprietario ha fatto una convenzione con il comune per lo scomputo di oneri in cambio di opere di urbanizzazioni da cedere al comune deve sempre pagare gli oneri.
Nel sito del Comune di Venezia trova il file excel per il calcolo (ed anche in questo sito) poi segue le istruzioni che trova anche qui: http://mediaofficina.com/urbanlex/2007/10/10/come-si-calcolano-gli-oneri-di-urbanizzazione-primaria-secondaria-e-costo-di-costruzione/

Posso costruire un gazebo fotovoltaico di dimensioni L=6 P=6.5 H=3.8 ad un metro e mezzo dal confine? Occorrono permessi?

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Si è possibile costruire attraverso il piano casa un gazebo di quelle dimensioni ma deve rispettare le distanze dal confine previste dalla ZTO in cui viene istallato (che di solito non è 1,50 m) ed avere una potenza di produzione di almeno 3.9 KWp. (10mq ogni KWp da istallare). E’ necessario presentare la Dia o il Permesso di Costruire presso gli uffici del Comune.

Mi accingo alla ristrutturazione di una casa in prov. di Venezia ( sopraelevazione di 1 mt ) ed in mancanza della distanza min di 5 ml. chiedo il permesso al vicino. La risposta e’ positiva ma vincolata ad una cifra da concordare per il disagio arrecato. Sono a chiedere un consiglio su come gestire la questione e come calcolare il valore di questo disagio.

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Nel Comune di Venezia le regole che disciplinano le deroghe in caso di soprelevazioni non prevedono la presentazione del nulla osta del vicino tranne che nel caso di edificazione a confine.
Quindi anche se voi rimborsate economicamente il “disagio” del vicino la carta che questi vi rilascia di solito non ha valore.
Gli interventi o sono conformi alle prescrizioni delle norme tecniche (e quindi sono realizzabili) oppure non sono realizzabili.
Il solo caso in cui viene richiesto una accettazione del vicino è l’edificazione a confine se non vi è aderenza tra i fabbricati e comunque nel rispetto dei 10 metri tra pareti finestrate o dei 5 metri tra pareti cieche. Se non rientrate in questo unico caso vi consiglio di informarvi di più presso gli uffici comunali e di meno presso i vostri vicini.

Vorrei creare uno spazio coperto per la mia auto. Dietro la casa vi è un muro esistente da oltre 40 anni ma i vicini sembrano averne scoperto l’esistenza solo ora. Volendo evitare ulteriori discussioni potrei usare un gadzebo da fissare non al muro ma al pavimento, insomma di quelli semplici che si trovano spesso in vendita anche nei centri commerciali?Ho una dia scaduta da un anno che mi permetterebbe di costruire una struttura fissa alta mt 1.90 ma per ora non voglio affrontare questa spesa

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Per istallare un gazebo di superficie non superiore a 14 mq è sufficiente una DIA. Ma non per creare un posto auto coperto in quanto la realizzazione di un posto auto coperto costituisce superficie lorda di pavimento. In quel caso è necessario un permesso di costruire (anche se si tratta di un semplice gazebo).
PS: le DIA hanno validità 3 anni dalla presentazione, se entro tale data i lavori non vengono realizzati e il progettista non effettua i dovuti accatastamenti, se necessari, e non da la fine lavori la DIA è nulla e non ha nessuna validità.

Abito in una casa urbana posta in un appezzamento di 2500 mq. in zona agricola e vorrei mettere una casetta in legno in giardino ( circa 10mq.) adibita a ricovero attrezzi. La distanza tra casa e confini é di 20 m. Posso farlo normalmente o sfruttando il piano casa.

Piano Casa, pergolati e gazebo No Comments »

Nelle zone agricole E3 ed E2 è possibile mettere un capanno per gli attrezzi in legno di pertinenza dell’abitazione fino a 30mc. Rispettando le distanze da confini e fabbricati. Nelle zone E4, dove il capanno da 30 metri cubi non è istallabile si può mettere un capanno da 6 mq.
In ogni caso è possibile edificare una pertinenza sfruttando il piano casa che da la possibilità di ampliare l’abitazione, anche creando pertinenze.
Se non c’è una abitazione non è possibile mettere nessun capanno per gli attrezzi.

Abito in una schiera di testa. L’abitazione nasce già con una pompeiana. Quest’ultima la vorrei

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I tendaggi amovibili, se non sono in area di vincolo ambientale sono classificati nel prontuario dell’attività edilizia del comune di Venezia, per la terraferma come attività libera. Se invece si è in area di vincolo ambientale è necessario fare l’apposita domanda di autorizzazione paesaggistica al Comune.

Ho appena montato un barbecue sul confine del mio giardino. I vicini chiedono che lo tolga poiché non rispetta la distanza di 1.5m dal loro terreno, sul quale però hanno un capanno in muratura esattamente confinante con il mio giardino. In pratica barbecue e capanno sono attaccati. Penso che la loro struttura sia regolare, visto che è molto vecchia, ma loro possono arrivare sul confine ed io no? Hanno mandato i vigili ha controllare più di una volta, e per loro non ci sono problemi. Adesso cosa possono fare, una causa civile?

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Un banale barbecue che non abbia una struttura particolarmente significativa (che è cioè semplicemente acquistato e appoggiato sul proprio terreno come un arredo) non è soggetto ad alcuna prescrizione di distanze. Se invece ha una struttura muraria, con cappa e canna fumaria è assoggettato alle distanze previste dal codice civile (art. 873) deve cioè essere edificato in aderenza o a 3 metri dagli edifici ricadenti sul terreno dei vicini.
Il confinante non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi art. 844 del cod. civ.
Se le emissioni di fumo invece offendono o imbrattano o molestano persone o cose altrui si incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale art. 674 e 675.

Possiedo un fabbricato distrutto quasi completamente da un incendio. E’ possibile e in che termini la sua ricostruzione? E’ applicabile il piano casa per un eventuale ampliamento? Ci sono normative di riferimento?

Piano Casa No Comments »

si è possibile ma deve essere prodotta adeguata documentazione e non deve essere trascorso troppo tempo dall’incendio. può essere anche ampliato con il piano casa. Non esiste una normativa specifica.

Sono proprietario di una palazzina e vorrei costruire una copertura per i posti auto. Siamo in zona B3 del PRG e il lotto è saturo. Il fabbricato è a 6,50 m dal confine e a 15 m dal fabbricato di fronte (pareti finestrate). Che tipo di copertura posso realizzare? Posso sfruttare il piano casa? Eventualmente la costruzione di una pompeiana è un’attività libera? E che caratteristiche deve avere, anche in riferimento alle distanze dai confini?

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Si, è possibile sfruttare il piano casa. Si può realizzare un garage, rispettando le distanze dai confini (5 metri) e dai fabbricati con pareti di cui almeno una finestrata (10 metri). Nella zona B3 è anche possibile edificare a confine andando in aderenza agli edifici esistenti oppure con un atto notarile trascritto in cui il vicino acconsenta oppure se anche il vicino edifica a confine.
E’ anche possibile realizzare una tettoia con pannelli fotovoltaici in copertura.
I pergolati invece devono rispettare gli art. 873 e 875 del cod. civile. (0 o 3 metri dagli edifici dei vicini e, in assenza di edifici vicini meglio porle a 1,5 metri dal confine) ma non possono essere usato per ricovero auto.